Alberto Cagnato  
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IL PAESAGGIO E LA CONVENZIONE DISATTESA


Commento al libro curato da Annalisa Calcagno Maniglio (I)



Alberto Cagnato


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I termini della questione cui è dedicato il libro curato da Annalisa Calcagno Maniglio - Per un Paesaggio di qualità. Dialogo su inadempienze e ritardi nell'attuazione della Convenzione europea (FrancoAngeli 2015) - sono riassunti nella Prefazione di Maguelonne Déjeant-Pons - responsabile della Segreteria esecutiva della Convenzione europea del Paesaggio del Consiglio d'Europa - che fissa due punti di riferimento polari ai ragionamenti successivi: l'interesse generale del Paesaggio sotto i profili culturale, ecologico, ambientale e sociale, ed il tema dei diritti al Paesaggio insieme con le relative responsabilità, da cui discendono i ruoli di tutti gli attori coinvolti. Riconoscimento giuridico del Paesaggio, integrazione della dimensione paesaggistica nelle politiche nazionali e internazionali e sviluppo della cooperazione internazionale sono gli argomenti nei quali si concretizzano tali principi, ed è la stessa Déjeant-Pons a tracciare un primo bilancio di estrema sintesi circa la loro attuazione in Europa, affermando che in questi anni il Paesaggio è divenuto, grazie alla Convenzione: soggetto ed oggetto di diritto e che la scienza paesaggistica si è "invitata" nelle politiche pubbliche. Invitarsi è un verbo riflessivo inconsueto ma di significato appropriato nel nostro caso, in quanto il termine che verrebbe istintivamente, vale a dire imporsi, non risulterebbe corretto in Italia proprio per le ragioni che il libro intende indagare.

La dimensione paesaggistica "alla stregua di un'entità fisica", per usare le parole di Annalisa Calcagno Maniglio, di materia specifica cui dedicare una scienza che consenta di disporre delle conoscenze necessarie per formulare le politiche conseguenti, costituisce il comune denominatore di Convenzione e libro, ma soprattutto la chiave di lettura necessaria per interpretare e qualificare l'insieme ampio e variegato dei contenuti che lo compongono. È utile mantenere fisso questo riferimento perché la trattazione degli argomenti si svolge su due piani distinti anche se ovviamente interrelati: il Paesaggio nella cultura italiana ed i concetti chiave della Convenzione, misurandone continuamente le distanze e cercandone le ragioni. Come precisato nell'Introduzione, Annalisa Calcagno Maniglio muove da un giudizio deficitario circa l'attuazione della Convenzione in Italia ed è proprio la ricerca delle ragioni di questa mancata o quanto meno assai difficoltosa integrazione il tema centrale del libro. L'attenzione si sposta quindi sui termini della mancata attuazione per farne altrettanti motivi di studio critico e di stimolo per ulteriori azioni che facciano comunque progredire il tema del Paesaggio in Italia.

 

Ruolo della Convenzione, ritardi e inadempienze nella sua attuazione

Il libro si compone di due parti: la prima è dedicata a definire il ruolo della Convenzione e ad interpretare un bilancio di ritardi e inadempienze nella sua attuazione in Italia. La seconda comprende sedici contributi che approfondiscono altrettanti argomenti visti da angolature, professionalità ed esperienze diverse.

La prima parte muove da un preciso punto di riferimento: la constatazione della "crisi dei luoghi", dell'"indebolimento del legame dell'uomo con i suoi territori" e della conseguente esigenza da parte delle comunità: "di poter instaurare un rapporto più consapevole con le nuove azioni e trasformazioni previste, valutandole in rapporto alle necessità dei luoghi in cui vivono e dove svolgono le loro attività quotidiane". Esiste tuttavia nelle stesse comunità: "la radicata concezione, prevalentemente estetica, del paesaggio come immagine" che ostacola: "la comprensione della sua complessa realtà" facendo coincidere, secondo criteri estetici, il Paesaggio con le bellezze naturali e con gli immobili di particolare interesse storico-culturale, sulla base di leggi e provvedimenti intesi a individuare in modo giuridicamente inoppugnabile tali eccellenze, per vincolarle a forme di trasformazione e fruizione condivise, e quindi solo previa autorizzazione da parte dello Stato. Il Paesaggio nelle politiche pubbliche italiane non è ovviamente una novità introdotta dalla Convenzione: ne possiamo parlare, tacendo del diritto romano, a partire dal XVIII secolo in numerosi Stati pre-unitari in un'evoluzione diffusa nella penisola, drasticamente interrotta e ridimensionata con l'Unità d'Italia che ha imposto come prioritario il principio sabaudo dell'inviolabilità della proprietà privata. Questo fattore è generalmente riconosciuto ma non a sufficienza considerato nei suoi effetti più profondi e radicati: sapendo che non era sufficiente la publica utilitas del Paesaggio per motivarne il riconoscimento giuridico, Benedetto Croce dovette far ricorso, utilizzando le parole di John Ruskin, all'immagine del "volto amato della Patria", all'epoca Nazione ancora giovane, per poter giustificare misure di limitazione della proprietà privata in nome della tutela delle bellezze naturali e storico-culturali.

La nozione giuridica di paesaggio sottintesa dalla Convenzione, si fonda invece sull'idea che: "il ruolo del diritto non sia quello di riconoscere e tutelare soltanto un valore o una bellezza paesaggistica particolari, bensì un valore complesso che comprende il bisogno dei cittadini di stabilire una relazione sensibile con il territorio, di godere dei benefici basati su questa relazione e di partecipare alla determinazione delle caratteristiche formali del territorio stesso" (José Maria Ballester, Consiglio d'Europa, I Conferenza nazionale del Paesaggio, 1999). Da qui l'estensione del concetto di paesaggio a tutto il territorio nelle sue articolazioni: di particolare pregio, di ordinarietà e quotidianità così come di degrado, e l'entrata in gioco della percezione da parte delle popolazioni.

Una delle principali remore o diffidenze nei confronti della Convenzione - all'origine di gran parte delle inadempienze nella sua attuazione - è la sua presunta insidia al sistema di regole che presiedono l'individuazione, gestione e pianificazione paesaggistica dei beni naturali e culturali. La scienza paesaggistica e la relativa giurisprudenza, assorbite dai beni paesaggistici fino all'entrata in scena della Convenzione, hanno in genere reagito non cogliendo l'opportunità di estendere il proprio campo d'azione bensì, al contrario, sentendosi minacciate al punto da indurle a scendere in campo denegando tale estensione concettuale per ragioni di natura culturale e giuridica. "Tutto Paesaggio uguale nessun Paesaggio" e "nozione giuridica del Paesaggio" che, per la sua valenza propriamente culturale, è tale da essere collocata nell'orbita esclusiva dei beni culturali e quindi delle competenze statali, sono due delle più emblematiche espressioni di questa logica che ha preso corpo soprattutto in riferimento alla ripartizione delle materie del paesaggio, dell'urbanistica e dell'ambiente insieme con le corrispettive competenze in capo allo Stato e alle Regioni.

La seconda novità assoluta foriera di insidie è stata vista nella percezione del Paesaggio da parte delle popolazioni, che caratterizza la definizione di Paesaggio della Convenzione. Anche in questo caso si è assistito a una crisi di rigetto da parte della scienza paesaggistica tradizionale che l'ha interpretata ravvisando un'incongruenza intrinseca ai contenuti della Convenzione che, da un lato invitano le autorità competenti ad un'opera di sensibilizzazione, educazione e formazione delle popolazioni, presupponendone un livello di conoscenza e consapevolezza paesaggisticamente inadeguato e, dall'altro lato, affiderebbero alle stesse compiti protagonistici di progettualità paesaggistica grazie alla loro percezione del Paesaggio. In realtà, una lettura più precisa e fedele e meno prevenuta della Convenzione così come qualche riflessione sulla percezione come fattore connaturato al concetto di Paesaggio, sono sufficienti per fugare queste apprensioni in quanto le due concezioni non sono aprioristicamente inconciliabili: mentre quella italiana corrente insiste esclusivamente sui beni paesaggistici riconosciuti e tutelati dallo Stato, quella del Consiglio d'Europa comprende anche questi contestualmente, tuttavia, al resto del territorio. Peraltro,"leggere il Paesaggio - ed è questo uno dei più importanti lasciti culturali di Eugenio Turri - non può prescindere dalla capacità di interpretarne la percezione da parte delle popolazioni, in quanto ne è essa stessa una componente": prescinderne significa compromettere la possibilità di formulare politiche all'altezza della posta in gioco, compresa la stessa conservazione che invece se ne pretende immune. Non si tratta infatti di assumerla come canone progettuale ma come specifica componente il cui ruolo è imprescindibile anche in fase attuativa e gestionale. Ritornando direttamente al libro, a proposito della funzione attribuita dalla Convenzione alla percezione del Paesaggio, è opportuno sottolineare il contributo particolarmente nitido di Mariella Zoppi che coglie in modo puntuale i vari aspetti tra i quali il ruolo soggettivo del territorio citando James J. Gibson e: "il ribaltamento in cui la percezione non è più dipendente dall'osservatore, ma si struttura come determinante che condiziona profondamente l'individuo". Si tratta di un tema di primaria importanza da enfatizzare in quanto merita di essere sviluppato prioritariamente come vedremo nel prosieguo dei ragionamenti.

 

Il concetto di Paesaggio

Le frizioni che si sono manifestate nell'attuazione della Convenzione in Italia inducono la curatrice a individuarne l'origine in due diverse concezioni di Paesaggio che, aggiungiamo noi, in certa misura prescindono dalla Convenzione, vale a dire che esisterebbero anche se la stessa Convenzione non fosse stata scritta: l'accezione ancora prevalente che fa riferimento agli aspetti visivi e all'immagine soggettiva grazie alle informazioni percepite, e l'accezione della: "comprensione scientifica e oggettiva del Paesaggio [che] permette di analizzare e comprendere ogni suo elemento, processo, struttura, meccanismo evolutivo", già richiamata con l'espressione: dimensione paesaggistica: "alla stregua di un'entità fisica".

Nel suo Il Paesaggio, Michael Jakob parla di questo dualismo in termini di paradosso - o meglio uno dei paradossi - della parola Paesaggio, che è utilizzata sia per la rappresentazione (per semplificare: il quadro, l'opera artistica, etc.) sia il rappresentato, vale a dire la cosa in sé, ciò che si presenta a qualcuno in quanto Paesaggio. Non è dello stesso avviso Jeanne Martinet, semiologa francese, che nel suo intervento titolato "Le paysage: signifiant et signifié" (Lire le paysage. Lire les paysages. Acte du colloque des 24 et 25 novembre 1983) sostiene che: "il n'est pas surprenant que soient désignés du même terme une réalité et sa représentation iconique. On dira "Voilà Pierre" aussi bien en face de la photographie de Pierre que de Pierre lui-même". La Martinet esprime questa valutazione in una cornice assai più ampia di ragionamenti sulla nascita del neologismo paysage - la cui matrice ha marcato il versante latino delle lingue europee - che vien fatta risalire alla metà del XVI secolo come traduzione del fiammingo landschap nato circa un secolo prima, a indicare una tendenza della pittura fiamminga a rovesciare la scala di valori fino a quel momento seguita, attribuendo al Paesaggio un ruolo protagonista e di soggetto autonomo rispetto alle altre figure. Questa interpretazione non è univoca. Il tema è stato approfondito in particolare da Yves Luginbühl, uno dei padri della Convenzione, che introduce altri elementi di valutazione, mantenendo tuttavia il concetto che il neologismo Paesaggio indichi la percezione di un distacco nel rapporto tra uomo e natura. La sua introduzione celebra, in particolare, il venir meno dello stato di equilibrio nel rapporto di interazione tra fattori umani e fattori naturali - per utilizzare i termini impiegati dalla Convenzione nella definizione di Paesaggio - che aveva caratterizzato le culture ed i relativi paesaggi precedenti, a cominciare da quella greca e romana: la parola neerlandese landschap, come riferisce la Martinet, o lantscap, come rettifica Luginbühl, è comparsa nel momento in cui si affermava l'estinzione di uno degli habitat umani più tipici del rapporto simbiotico tra comunità e territorio, quello litoraneo del Mare del Nord, testimoniato dai cosiddetti commons delle terre umide definiti per diritto consuetudinario. La parola che conosciamo in italiano come Paesaggio esprimeva e comprendeva quindi in origine sia l'insieme di componenti fisiche ed antropiche di un luogo sia il distacco percepito da colui che le rappresentava. L'evoluzione della frattura ha portato con sé la faglia che si è determinata tra rappresentazione e rappresentato, fino ad assumere i connotati di paradosso rilevati da Jakob. Per inciso, possiamo aggiungere in parallelo un'altra chiave di lettura di questo fenomeno pensando al "processo di desacralizzazione della Terra" che sottende il Libro dei Luoghi di Giovanni Ferraro, pubblicato postumo nel 2001, ed è questa una prospettiva inedita e di indubbio interesse suscettibile di essere sviluppata in termini paesaggistici.

Annalisa Calcagno Maniglio individua il superamento di queste frizioni - che in altri termini significa la ricomposizione del rapporto rappresentazione/rappresentato - attraverso il passaggio, in qualunque fase operativa di piano o progetto: "da una lettura percettiva, alla comprensione della realtà oggettiva del Paesaggio: è necessario impadronirsi della sua fisicità costituita da un insieme complesso di elementi, biotici e abiotici e di interventi antropici e nelle relazioni tra loro interconnesse ed evolventi". Il concetto di scienza del Paesaggio richiamato da Maguelonne Déjeant-Pons si chiarisce e assume una fisionomia definita tramite un concetto di Paesaggio che comprende la soggettività del territorio e dei fattori naturali nei loro rispettivi ruoli così come la reciproca percezione.

 

Vincoli e conservazione attiva

L'attuazione della Convenzione non si limita quindi ad estendere a tutto il territorio il concetto di Paesaggio ma ne modifica la natura, e questa diversa accezione interessa anche i beni paesaggistici. La matrice del vincolo paesaggistico è la rappresentazione (il volto amato della patria) senza la necessaria e contestuale attenzione al rappresentato: la stessa Legge Galasso del 1985, motivata dall'emergenza per la tutela di zone di particolare interesse ambientale, riconosce i propri limiti affermando nella Relazione che essa: "mira a risolvere esclusivamente gli aspetti di tutela paesaggistica e ambientale, senza coinvolgere aspetti più generali di tutela del territorio", motivando la scelta con i tempi richiesti da questa operazione, "pregiudizievoli per la necessaria tempestività" soprattutto in presenza della sopraggiunta Legge sul condono edilizio (L. 47/1985) dello stesso anno. Passività dell'approccio vincolistico preordinato alla tutela del Paesaggio, parzialità degli aspetti della realtà paesaggistica considerati in quanto circoscritti alla percezione visiva, e frammentazione nell'esercizio delle proprie funzioni da parte dei singoli soggetti istituzionali competenti in materia, sono insieme i limiti che compromettono l'efficacia della scienza paesaggistica italiana e dei suoi strumenti e gli ostacoli contro i quali si misura l'attuazione della Convenzione in Italia. Questa tesi è illustrata puntualmente nel libro nelle parti sia prima sia seconda, con particolare ma non esclusivo riferimento al contributo di Roberto Gambino che trae sostanza considerando il tema emblematico del: "rapporto tra parchi e paesaggio, […] tra politiche volte a tutelare aree di particolare interesse naturale o culturale (a partire dai Siti UNESCO) e […] politiche intese a tutelare e valorizzare i paesaggi". Gambino interpreta quindi, innanzitutto, la Convenzione in chiave territorialista, in una: "visione sistemica che fonda sulle interazioni dinamiche tra oggetti diversi la produzione di sistemi di valori", per focalizzare poi l'attenzione sull'incapacità da parte della tutela passiva di garantire la conservazione che invece si ottiene con misure tali da produrre effetti positivi: approccio olistico, conservazione attiva e reciproca integrazione di ruoli e competenze sono gli elementi che consentono in Italia di superare insieme questi limiti e gli ostacoli all'attuazione della Convenzione.

Il riferimento all'UNESCO fornisce il destro per una diversione sulle politiche nazionali in tema di beni naturali e culturali di interesse mondiale. In questo caso, non ci sono margini di equivoco o diversa interpretazione concettuale della parola Paesaggio in quanto l'UNESCO considera esclusivamente la categoria dei paesaggi culturali. Osservando lo strumento dei Piani di Gestione dei Siti del Patrimonio mondiale introdotti nel 2002 dalla stessa UNESCO - e recepiti dall'Italia con la Legge n. 77/2006, Misure di tutela e fruizione a favore dei siti Unesco - e la sua applicazione, ritroviamo il manifestarsi degli stessi sintomi di passività, parzialità e frammentazione, questa volta in veste di fattori limitanti o compromettenti l'attuazione delle politiche paesaggistiche propugnate dall'UNESCO. La conferma, in questa sede, della stessa patologia che provoca inadempienze, ritardi e distorsioni nell'attuazione della Convenzione dovrebbe indurre a pensare che la malattia ha origini endogene e non esogene rispetto al quadro nazionale. In altri termini l'approccio oggi dominante si rivela inefficace proprio sul terreno, la tutela esclusiva dei beni naturali e culturali, che maggiormente dovrebbe essergli congeniale. La stessa considerazione vale per la Raccomandazione UNESCO sul Paesaggio urbano storico del 2011, che quantomeno meriterebbe, per la sua autorevolezza, di essere tenuta in considerazione come riferimento culturale e giuridico per cominciare a riflettere sul ruolo dei beni considerati e sulle misure finora adoperate: al "ruolo passivo sia di conservazione sia di gestione dei Siti", l'UNESCO contrappone "la logica dello sviluppo endogeno, basato sui valori dei beni riconosciuti, in funzione del benessere complessivo del territorio e della collettività" e non come fini a sé stessi, volontariamente avulsi dal territorio per timore di contaminazione.

Non è azzardato quindi affermare che l'inattitudine a praticare forme di intervento diverse da quelle passive si esprima non solo nei riguardi di provvedimenti internazionali innovativi quali la Convenzione attraverso inadempienze, ritardi e distorsioni nei meccanismi attuativi, ma anche laddove si impongono per effetto di politiche condivise d'ufficio e consolidate come quelle relative al Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

 

Il riconoscimento giuridico del Paesaggio

Entrando nel merito dei termini specifici della questione circa il perché la Convenzione incontri in Italia le resistenze o addirittura il rigetto riscontrati nel periodo considerato nel libro, vale la pena soffermarsi sugli aspetti sostanziali e formali del riconoscimento del Paesaggio nell'ordinamento giuridico italiano: come abbiamo visto, la prefazione della Déjeant-Pons sottolinea questo aspetto. Il libro non trascura l'argomento, dedicandogli un capitolo che però sembra incompleto nella documentazione di riferimento e nelle conclusioni. In particolare, si menziona "l'apertura della Convenzione alla sottoscrizione a Firenze nel 2000 e la procedura di recepimento avviata, tramite Accordo dell'allora MIBAC Stato-Regioni e con le Province autonome", segnalandone però il superamento di fatto con l'entrata in vigore del D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004 (il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) modificato nel 2008 in ragione soprattutto della ridefinizione dei ruoli e della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. L'argomento è ulteriormente sviluppato o menzionato nei contributi di approfondimento, con particolare riferimento a quello di Gian Franco Cartei, di Nicoletta Ferrucci e di Antida Gazzola, Roberta Prampolini e Daniela Rimondi, ma anche di Adriana Ghersi che dà per scontato che il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio si riferisca ai soli Beni paesaggistici. Nel contributo di Carlo Magnani e Emanuel Lancerini, in riferimento all'art. 9 della Costituzione si richiamano i doveri dello Stato nei confronti del Paesaggio mentre è consolidato il giudizio che il soggetto Repubblica usato in questo articolo designa non il solo Stato bensì l'ordinamento composto da Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni ai quali la Costituzione ha attribuito tali doveri, con ciò allargando in modo conseguente il quadro delle relative responsabilità e non esonerandone nessuno.

Le conclusioni sembrano comunque univoche nel considerare quantomeno parziale, o non congruo rispetto alle finalità, il recepimento giuridico della Convenzione nell'ordinamento italiano, ma ciò risulta in contraddizione con gli Atti parlamentari prodromici all'approvazione della Legge 14/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000": nell'analisi tecnico-normativa, in particolare, si sottolinea e addirittura rivendica all'Italia un ruolo fondamentale svolto nel negoziato di stesura del testo della Convenzione, sia nelle scelte delle tematiche sia nell'elaborazione stessa del testo e che, per il suo recepimento, non c'era necessità di apportare modifiche all'ordinamento in quanto ciò era già avvenuto integralmente con la stesura e l'emanazione del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, prima ancora che la Convenzione entrasse in vigore a tutti gli effetti, vale a dire il 1o marzo 2004. Segue una meticolosa e puntuale illustrazione dei singoli contenuti della Convenzione e del modo in cui erano stati assimilati per singolo articolo nel Codice, con particolare riferimento a: concezione del Paesaggio conforme alla definizione (art. 1); campo di applicazione dei Piani paesaggistici regionali esteso all'intero territorio e non ai soli Beni paesaggistici; concretizzazione giuridica dei concetti di salvaguardia, gestione e pianificazione nonché dei provvedimenti generali (art. 5) e delle misure specifiche (art. 6). È noto che il testo originario del Codice del 2004 è stato oggetto di modifiche nel 2006 (d.lgs. n. 157) e nel 2008 (d.lgs. n. 63), senz'altro significative per molti ed importanti versi, ma non tali da mettere inopinatamente in discussione il recepimento sancito dall'approvazione parlamentare della legge 14/2006: questa circostanza costituisce un punto fermo da mettere in evidenza in tutta la sua rilevanza e senza ambiguità come effetto della Convenzione in termini di riconoscimento giuridico del concetto di Paesaggio riferito all'intero territorio - trasformandolo in luogo - e non ai soli beni paesaggistici.

 

Interesse generale del Paesaggio e Partecipazione

L'importanza di questo aspetto è evidente in sé ma anche in riferimento a questioni apparentemente lontane come la legislazione del cosiddetto Terzo Settore, che interessa in modo particolare gli Osservatori del Paesaggio, e, più in generale, le forme di partecipazione e di cittadinanza attiva in materia di Paesaggio, che fanno riferimento all'applicazione dell'art. 118 c. 4 della Costituzione. Il D.Lgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore" riguarda gli organismi che esercitano attività di interesse generale, evocando il postulato della Convenzione relativo all'interesse generale costituito dal Paesaggio citato all'inizio. L'elenco di tali attività, ancorché non esaustivo e suscettibile di modifiche, è contenuto all'art. 5, comma 1 e comprende, alla lettera f),"gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".

È del tutto evidente l'importanza di convenire senza ambiguità che la locuzione tutela e valorizzazione del paesaggio si riferisce, ai sensi del D.lgs. 42/2004, al Paesaggio inteso come da Convenzione recepita, e non esclusivamente ai beni paesaggistici. Il riferimento al D.Lgs. 117/17 è puntuale e circoscritto ma la rilevanza di tale questione è meglio apprezzabile considerando a monte l'art. 118, c. 4 della Costituzione che impegna Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni a "favorire le iniziative di cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà".

La citazione di questi riferimenti può contribuire a sviluppare le considerazioni svolte dalla curatrice a proposito della democrazia partecipativa indotta e patrocinata dalla Convenzione con i relativi problemi di recepimento in Italia da parte di una popolazione priva della necessaria cultura paesaggistica. Annalisa Calcagno Maniglio coglie l'importanza della posta in gioco rilevando che Paesaggio non è più la parola interpretata dai viaggiatori stranieri tra fine '800 e primi '900 come evocatrice di: "bei Paesaggi, siti pittoreschi e luoghi 'dell'eterna primavera'" essendo diventato un termine del rapporto tra popolazione e contesto di vita sociale ed ambientale, non elitario né circoscritto a luoghi particolari, perché: "ogni luogo è Paesaggio". Se i cittadini nel rapporto con il proprio habitat costituiscono la fisionomia del Paesaggio oggetto della Convenzione, non si può negare tuttavia la scarsa consapevolezza di questa circostanza da parte degli stessi cittadini: da qui la necessità ed il senso della Scienza del Paesaggio che costituisce il leitmotiv del libro. Nel condividere questa convinzione si può aggiungere come tema nuovo da sviluppare la presenza nel nostro Paese dei principi appena citati - originali ed unici rispetto al contesto europeo - riassunti nel termine sussidiarietà verticale e orizzontale - racchiusi nell'art. 118 della Costituzione - all'insegna dei principi di differenziazione e di adeguatezza, secondo i quali i soggetti coinvolti devono operare in condizioni che consentano l'esercizio delle potestà conferite.

Condividere che il Paesaggio rappresenti un interesse generale (diverso quindi da quello privato e da quello pubblico) esteso all'intero territorio, democraticamente partecipato in modo differenziato e adeguato nonché giuridicamente riconosciuto, comporta una serie di significati ed effetti opportuni da sottolineare. Tra le quattro categorie di interessi (privato, collettivo, generale e pubblico), l'interesse generale è quello a carattere universale che riguarda tutti coloro che ne sono interessati nello stesso modo, mentre l'interesse pubblico è quello integrato in una norma, una politica o disposizione pubblica, strutturate in modo tale che l'interesse pubblico coincida con l'interesse generale (come avviene, ad esempio, negli strumenti urbanistici). L'art. 118 Cost. legittima i cittadini ad agire nel perseguimento di interessi definiti generali e obbliga la Pubblica amministrazione a favorire l'esercizio di tale azione. La scienza paesaggistica, quindi, è chiamata a svolgere un ruolo preciso e specifico interpretando i principi di differenziazione e adeguatezza. La Convenzione è un punto di riferimento fondamentale ai fini dell'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale e, per contro, quest'ultimo è determinante nell'attuazione della Convenzione, poiché aggiunge delle accezioni al termine Paesaggio in grado di meglio avvicinarlo alla vita quotidiana dei cittadini. Il concetto di sussidiarietà di cui all'art. 4 della Convenzione significa un rapporto più di condivisione e reciprocità che di sostegno, perché evoca la responsabilità paesaggistica dei diversi soggetti, competenze e livelli: si tratta quindi di creare dei meccanismi di governance condivisa che coinvolgano tutti gli attori interessati dalla specificità di un luogo e, in tal senso, l'art. 118 della Costituzione costituisce il supporto giuridico ed il punto di riferimento necessari. È infine da ribadire che l'applicazione del principio di sussidiarietà deve avvenire di concerto con quelli di diversificazione e adeguatezza, che significa, nel caso in esame, il ricorso alla Scienza del Paesaggio oggetto del libro.

 

FINE PARTE I (la seconda parte del testo sarà pubblicata la prossima settimana)

 


© RIPRODUZIONE RISERVATA

26 OTTOBRE 2018

CITTÀ BENE COMUNE

Ambito di riflessione e dibattito sulla città, il territorio, il paesaggio e la cultura del progetto urbano, paesistico e territoriale

ideato e diretto da
Renzo Riboldazzi

prodotto dalla Casa della Cultura e dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano

in redazione:
Elena Bertani
Oriana Codispoti

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powered by:
DASTU (Facebook) - Dipart. di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano
 

 

 

Le conferenze

2017: Salvatore Settis
locandina/presentazione
sintesi video/testo integrale

 

 

Gli incontri

- cultura urbanistica:
 
- cultura paesaggistica:

 

 

Gli autoritratti

2017: Edoardo Salzano
2018: Silvano Tintori

 

 

Le letture

2015: online/pubblicazione
2016: online/pubblicazione
2017: online/pubblicazione
2018:

P. Gabellini, Un nuovo lessico per un nuovo ordine urbano, commento a: F. Indovina, Ordine e disordine nella città contemporanea (FrancoAngeli, 2017)

E. M. Tacchi, Anche quelli interni sono migranti, commento a: M. Colucci, S. Gallo (a cura di), Fare Spazio (Donzelli, 2016)

A. Calcagno Maniglio, Esistono gli specialisti del paesaggio?, commento a: S. Settis, Architettura e democrazia (Einaudi, 2017)

R. Balzani, Suolo bene comune? Lo sia anche il linguaggio, commento a: M. Casa, P. Pileri, Il suolo sopra tutto (Altreconomia, 2017)

A. Clementi, Un nuovo paesaggio urbano open scale, commento a: C. Ratti, La città di domani (con M. Claudel, Einaudi, 2017)

L. Meneghetti, Stare con Settis ricordando Cederna, replica alla posizione di Marco Romano e Francesco Ventura

C. Bianchetti, Lo spazio in cui ci si rende visibili e la cerbiatta di Cuarón, commento a: C. Olmo, Città e democrazia (Donzelli, 2018)

F. Ventura, Sapere tecnico e etica della polis, commento a: S. Settis, Architettura e democrazia (Einaudi, 2017)

P. Pileri, L'urbanistica deve parlare a tutti, commento a: Anna Marson (a cura di), La struttura del paesaggio (Laterza, 2016)

F. Indovina, Non tutte le colpe sono dell'urbanistica, commento a: I. Agostini, E. Scandurra, Miserie e splendori dell'urbanistica (DeriveApprodi, 2018)

M. Balbo, Disordine? Il problema è la disuguaglianza, commento a: F. Indovina, Ordine e disordine nella città contemporanea (FrancoAngeli, 2017)

R. Milani, Viaggiare, guardare, capire città e paesaggi, commento a: C. de Seta, L'arte del viaggio (Rizzoli, 2016)

F. Gastaldi, Un governo del territorio per il Veneto?, commento a: M. Savino, Governare il territorio in Veneto (Cleup, 2017)

G. Nuvolati, Tecnologia (e politica) per migliorare il mondo, commento a: C. Ratti, La città di domani (con M. Claudel, Einaudi, 2017)

F. Mancuso, Città come memoria contro la barbarie, commento a: A. Zevi, Monumenti per difetto (Donzelli, 2014)

M. Morandi, Per una Venezia di nuovo vissuta, commento a: F. Mancuso, Venezia è una città (Corte del Fontego, 2016)

R. Pavia, Leggere le connessioni per capire il pianeta, commento a: P. Khanna, Connectography (Fazi, 2016)

G. Consonni, In Italia c'è una questione urbanistica?, commento a: I. Agostini, E. Scandurra, Miserie e splendori dell'urbanistica (DeriveApprodi, 2018)

M. Romano, Memoria e bellezza sotto i cieli d'Europa, commento a: S. Settis, Cieli d'Europa (Utet, 2017)

V. Biondi, La nuova crisi urbana negli USA, commento a: R. Florida, The New Urban Crisis (Basic Books, 2017)

P. Colarossi, Per un ritorno al disegno della città, commento a: R. Cassetti, La città compatta (Gangemi, 2012, rist. 2015)

A. Clementi, In cerca di innovazione smart, commento a: C. Morandi, A. Rolando, S. Di Vita, From Smart Cities to Smart Region (Springer, 2016)

P. Pucci, La giustizia si fa (anche) con i trasporti, commento a: K. Martens, Transport Justice. Designing fair transportation systems, (Routledge, 2017)

E. Trusiani, Ritrovare Mogadiscio, commento a: N. Hagi Scikei, Exploring the old stone town of Mogadishu (Cambridge Scholars Publishing, 2017)

A. Villani, Post-metropoli: quale governo?, commento a: A. Balducci, V. Fedeli, F. Curci, Oltre la metropoli (Guerini, 2017)

R. Cuda, Le magnifiche sorti del trasporto su gomma, commento a: M. Ponti, Sola andata (Egea 2017)

F. Oliva, Città e urbanistica tra storia e futuro, commento a: C. de Seta, La civiltà architettonica in Italia dal 1945 a oggi (Longanesi, 2017) e La città, da Babilonia alla smart city (Rizzoli, 2017)

J. Gardella, Attenzione al clima e alla qualità dei paesaggi, commento a: M. Bovati, Il clima come fondamento del progetto (Marinotti, 2017)

R. Bedosti, A cosa serve oggi pianificare, commento a: I. Agostini, Consumo di luogo (Pendragon, 2017)

M. Aprile, Disegno, progetto e anima dei luoghi, commento a: A. Torricelli, Quadri per Milano (LetteraVentidue, 2017)

A. Balducci, Studio, esperienza e costruzione del futuro, commento a: G. Martinotti, Sei lezioni sulla città (Feltrinelli, 2017)

P. C. Palermo, Il futuro di un Paese alla deriva, riflessione sul pensiero di Carlo Donolo

G. Consonni, Coscienza dei contesti come prospettiva civile, commento a: A. Carandini, La forza del contesto (Laterza, 2017)

P. Ceccarelli, Rappresentare per conoscere e governare, commento a: P. M. Guerrieri, Maps of Delhi (Niyogi Books, 2017)

R. Capurro, La cultura per la vitalità dei luoghi urbani, riflessione a partire da: G. Consonni, Urbanità e bellezza (Solfanelli, 2017)

L. Ciacci, Il cinema per raccontare luoghi e città, commento a: O. Iarussi, Andare per i luoghi del cinema (il Mulino, 2017)

M. Ruzzenenti, I numeri della criminalità ambientale, commento a: Ecomafie 2017 (Ed. Ambiente, 2017)

W. Tocci, I sentieri interrotti di Roma Capitale, postfazione di G. Caudo (a cura di), Roma Altrimenti (2017)

A. Barbanente, Paesaggio: la ricerca di un terreno comune, commento a: A. Marson (a cura di), La struttura del paesaggio (Laterza, 2016)

F. Ventura, Su "La struttura del Paesaggio", commento a: A. Marson (a cura di), La struttura del paesaggio (Laterza, 2016)

V. Pujia, Casa di proprietà: sogno, chimera o incubo?, commento a: Le famiglie e la casa (Nomisma, 2016)

R. Riboldazzi, Che cos'è Città Bene Comune. Ambiti, potenzialità e limiti di un'attività culturale

 

 

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